Il medico del SSN o convenzionato invia all’INPS il certificato medico telematico tramite il sistema SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) e rilascia al dipendente:
– stampa cartacea del certificato telematico inviato (su richiesta del lavoratore);
– numero di protocollo identificativo del certificato medico.
Il dipendente non ha più l’obbligo di inviare il certificato all’INPS, né di inviarlo al datore di lavoro.
Il dipendente ha l’obbligo di:
– comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro secondo le disposizioni contrattuali;
– inviare all’INPS ed al datore di lavoro la certificazione cartacea di malattia nel caso in cui questa sia certificata da struttura di Pronto Soccorso o da medici non convenzionati con il SSN;
– inviare all’INPS ed al datore di lavoro la certificazione cartacea di malattia nel caso in cui il medico sia impossibilitato all’invio telematico;
ATTENZIONE: nei casi di assenza per malattia superiore ai 10gg o dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare il lavoratore ha l’obbligo di certificare l’assenza per malattia tramite un medico del SSN o convenzionato.
Il dipendente ha la facoltà di:
– consultare sul sito dell’INPS il singolo certificato medico;
– consultare sul sito dell’INPS tutti i certificati medici, se abilitato con PIN;
– richiedere all’INPS l’invio del certificato medico e dell’attestato di malattia sulla propria casella di posta elettronica certificata.
Il datore di lavoro:
– può richiedere al dipendente il numero di protocollo identificativo del certificato medico;
– scaricare gli attestati di malattia dal sito INPS;
– richiedere all’INPS l’invio degli attestati medici direttamente sulla propria posta elettronica certificata;
– verificare l’avvenuto invio del certificato medico di malattia tramite contact center (803.164)
Gli intermediari, individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della L. 12/1979, possono consultare gli attestati di malattia tramite ricezione nella casella di posta elettronica certificata o tramite accesso ad internet e visualizzazione con PIN sul portale INPS.
Tale facoltà è concessa agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale dal datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato all’Istituto l’esistenza di tale delega tramite l’apposita applicazione informatizzata